Sez. 5 - , Sentenza n. 560 del 12/01/2017 (Rv. 642450 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Estinzione del processo ex art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 40 del 2010 – Presupposti - Pendenza della lite dinanzi alla Commissione centrale – Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, le liti pendenti da oltre dieci anni, in cui l'Amministrazione risulti essere stata soccombente nei primi due gradi di giudizio, sono definibili automaticamente, dinanzi alla Commissione tributaria centrale, con decreto presidenziale, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, lett. a), del d.l. n. 40 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 73 del 2010, solo ove la controversia sia ivi ancora in corso alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione: condizione che va esclusa se, a tale data, quel giudice abbia già adottato la decisione, benchè non siano ancora decorsi i termini per impugnarla, atteso che con la pubblicazione della sentenza cessa la pendenza e la Commissione suddetta perde il potere di emanare il decreto di estinzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 22/05/2010 num. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)