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Sez. 6, Sentenza n. 32058 del 11/09/2025 Cc. (dep. 26/09/2025) Rv. 288634-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Associazione dedita al narcotraffico - Partecipazione nel medesimo contesto temporale e spaziale a diverse associazioni - Preclusione del "ne bis in idem" - Operatività - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-09-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288634-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

In tema di divieto di "bis in idem", sussiste la preclusione derivante dal giudicato qualora il medesimo soggetto, già condannato per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sia chiamato a rispondere, in un successivo procedimento, della condotta di partecipazione a una più ampia associazione dedita al narcotraffico, operante nel medesimo contesto spazio-temporale di quella di cui alla precedente condanna, senza essere concretamente accertata l'autonomia decisionale e operativa dei due sodalizi, non essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione della medesimezza del fatto, la mera estensione soggettiva dei componenti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza cautelare emessa nei confronti di un indiziato della condotta di partecipazione a una associazione federata fra i gestori delle varie "piazze di spaccio" cittadine e i fornitori dello stupefacente, già condannato per avere diretto uno dei gruppi federati).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)