Sez. 6, Sentenza n. 19486 del 01/02/2018 Ud. (dep. 04/05/2018) Rv. 273077 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Medesimo fatto - Condotta di partecipazione ad un'associazione criminale - Art.74 d.P.R. n.309 del 1990 - Idendità della struttura associativa - Sovrapponibilità dei periodi oggetto della contestazione - Necessità.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
In tema violazione del principio del "ne bis in idem", la preclusione derivante dal giudicato con riferimento ad un reato associativo (nel caso di specie quello previsto dall'art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309) presuppone non solo che il sodalizio oggetto dei due procedimenti sia identico sotto il profilo storico-naturalistico, occorrendo anche la sovrapponibilità dei periodi rispetto ai quali è contestata la partecipazione dell'associato e la perdurante operatività dell'organizzazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che per valutare la coincidenza temporale tra il fatto oggetto di giudizio e quello coperto dal giudicato, si deve fare riferimento non solo alla data iniziale e finale delle due contestazioni, ma anche all'effettivo contenuto dell'accertamento per stabilire se, in concreto, ha riguardato un'estensione temporale superiore od inferiore rispetto a quella indicata nell'imputazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)