Sez. 5, Sentenza n. 47016 del 06/11/2024 Cc. (dep. 19/12/2024) Rv. 287367-01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IGNOTI | Richiesta di archiviazione per “ignoti seriali” depositata in formato analogico e non telematico in forza dell’attestato malfunzionamento momentaneo del sistema “APP” - Decreto di inammissibilità del giudice per le indagini preliminari - Abnormità strutturale e funzionale - Sussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IGNOTI
In tema di archiviazione, è abnorme, in quanto adottato in carenza di potere e causativo di stasi processuale, il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari dichiara inammissibile la
richiesta di archiviazione di un procedimento relativo a cd "ignoti seriali", depositata in formato analogico e non telematico, in forza dell'attestato del Procuratore della Repubblica di malfunzionamento momentaneo del sistema "APP". (In motivazione, la Corte ha precisato che nessuna disposizione attribuisce al giudice per le indagini preliminari il potere di dichiarare inammissibile la richiesta di archiviazione o di dichiarare irricevibile il deposito analogico della richiesta, costituendo la violazione dell'obbligo di deposito telematico, previsto dall'art. 111-bis cod. proc. pen., una mera irregolarità, che non determina l'inesistenza dell'atto).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 110, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 107 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87, DM Grazia e Giustizia 29/12/2023 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)