Sez. L, Sentenza n. 2307 del 03/04/1986 (Rv. 445439 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - MUTUO CONSENSO - RILEVANZA - CONFIGURABILITÀ - IPOTESI RELATIVE - PREAVVISO E RELATIVA INDENNITÀ SOSTITUTIVA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - MUTUO CONSENSO - RILEVANZA - CONFIGURABILITÀ - IPOTESI RELATIVE - PREAVVISO E RELATIVA INDENNITÀ SOSTITUTIVA - ESCLUSIONE.*
Il preavviso e la relativa indennità sostitutiva - costituendo un istituto collegato funzionalmente all'Esercizio da parte di uno dei contraenti della facoltà di recesso riconosciuta dall'art. 2118 cod. civ. - sono esclusi allorché il rapporto si risolva per mutuo consenso, ipotesi questa che ricorre sia nel caso in cui la contrattazione collettiva o individuale preveda particolari cause di cessazione del vecchio rapporto e la Costituzione di uno nuovo (nei limiti in cui ciò non contrasti con norme imperative), sia nel caso in cui (esclusa la fattispecie del trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 cod. civ.) intervenga tra l'impresa che intenda dismettere la gestione aziendale, i lavoratori dipendenti e la impresa che rileva l'azienda stessa, un accordo per effetto del quale i lavoratori, senza un formale atto di licenziamento e senza soluzione di continuità delle loro prestazioni lavorative, vengono riassunti dal nuovo datore di lavoro. (V 1026/79, mass n 397221; (V 2191/76, mass n 380987).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)