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Sez. L, Sentenza n. 3403 del 19/03/1992 (Rv. 476352 - 01)

Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico | Mutamenti retributivi preordinati al pensionamento - Divieto ex art. 17 legge n. 889 de 1971 - Ambito di applicazione - Delibera di promozione intervenuta nell'ultimo biennio di servizio con funzione certativa o di ratifica di un accordo aziendale anteriore al biennio - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476352-01

Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico

Tenuto conto della sua "ratio", che è quella di escludere l' operatività di ogni mutamento retributivo preordinato, in un periodo considerato sospetto dalla legge, al pensionamento, la norma limitativa dell'art. 17, terzo comma, della legge 29 ottobre 1971 n. 889 (in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto), per la quale "sono in ogni caso escluse dal computo, ai fini della determinazione della misura della pensione, le variazioni della retribuzione dovute a promozioni deliberate, aventi effetto o, comunque, attribuite nel biennio antecedente la data di cessazione dal servizio", non è applicabile nel caso in cui la delibera di promozione del competente organo aziendale, intervenuta nell'ultimo biennio di servizio, abbia funzione certativa o di ratifica di un accordo aziendale anteriore a tale biennio.

Riferimenti normativi: Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)