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Sez. 2, Sentenza n. 1668 del 27/06/1966 (Rv. 323260 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - CONOSCENZA DA PARTE DELL'IMPRENDITORE PRIMA DEL LICENZIAMENTO DELLO STATO DI GRAVIDANZA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1966-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323260-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - CONOSCENZA DA PARTE DELL'IMPRENDITORE PRIMA DEL LICENZIAMENTO DELLO STATO DI GRAVIDANZA - DISCIPLINA APPLICABILE.*

La certificazione medica, in costanza del rapporto di lavoro, dello stato di gravidanza della lavoratrice puo essere validamente sostituita, ai fini del divieto di licenziamento, dalla prova della conoscenza che di tale stato abbia avuto il datore di lavoro prima del recesso. Pertanto, ove tale prova sia stata raggiunta, il diritto della lavoratrice alla conservazione del posto e disciplinato dall'art. 3 legge 26 agosto 1950, n. 860, che stabilisce il divieto di licenziamento sino al compimento del primo anno di eta del bambino e non gia dell'art. 13 del regolamento approvato con d.P.R. 21 maggio 1953, il quale, per il caso di presentazione del certificato di gravidanza entro novanta giorni dal licenziamento, prevede il ripristino del rapporto sino al termine della gravidanza. Pertanto, nella suddetta ipotesi, del tutto irrilevante ai fini del decidere e il problema della legittimita costituzionale o meno di questa ultima disposizione.*

Riferimenti normativi: DM 21/05/1953 art. 13, Legge 26/08/1950 num. 860 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)