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Sez. 6, Sentenza n. 10290 del 01/03/1989 Ud. (dep. 13/07/1989) Rv. 181830 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - CONVINCIMENTO ANCHE SE ERRONEO DELLA COLPEVOLEZZA DEL DENUNCIATO BASATO SU ELEMENTI CONCRETI - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - ESCLUSIONE - ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA - OBBLIGATORIETÀ - IMPOSSIBILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE DI STABILIRE QUALE SIA STATO L'INTIMO CONVINCIMENTO DELL'IMPUTATO - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1989-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181830-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - CONVINCIMENTO ANCHE SE ERRONEO DELLA COLPEVOLEZZA DEL DENUNCIATO BASATO SU ELEMENTI CONCRETI - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - ESCLUSIONE - ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA - OBBLIGATORIETÀ - IMPOSSIBILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE DI STABILIRE QUALE SIA STATO L'INTIMO CONVINCIMENTO DELL'IMPUTATO - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE - LEGITTIMITÀ.*

Il dolo nel reato di calunnia, consistendo nella consapevolezza di incolpare di un reato taluno che si sa innocente, postula la certezza in chi incolpa dell'innocenza dell'accusato. Il dubbio dell'accusatore esclude tale certezza facendo venir meno il dolo proprio del reato, sicché la formula assolutoria deve essere quella piena. Ma quando le risultanze processuali non consentano di stabilire quale possa essere stato l'intimo convincimento dell'imputato, se cioè egli fosse certo dell'innocenza dell'incolpato oppure dubitasse in buona fede della sua colpevolezza, incidendo, in tal caso, il dubbio sull'elemento subiettivo del delitto (dubbio soggettivo), la formula assolutoria non può essere che quella di insufficienza di prove. (Conf mass n 171143).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)