Sez. 1, Sentenza n. 10955 del 03/05/1985 Ud. (dep. 22/11/1985) Rv. 171143 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - IMPOSSIBILITÀ DI STABILIRE QUALE SIA STATO L'INTIMO CONVINCIMENTO DELL'IMPUTATO - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE - LEGITTIMITÀ.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - IMPOSSIBILITÀ DI STABILIRE QUALE SIA STATO L'INTIMO CONVINCIMENTO DELL'IMPUTATO - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE - LEGITTIMITÀ.*
Il dolo nel reato di calunnia, consistendo nella consapevolezza di incolpare d'un reato taluno che si sa innocente, postula la certezza in chi incolpa dell'innocenza dell'accusato. Il dubbio dell'accusatore esclude tale certezza facendo venir meno il dolo proprio del reato, sicché la formula assolutoria deve essere quella piena. Ma quando le risultanze processuali non consentono di stabilire quale sia stato l'intimo convincimento dell'imputato, se cioè egli era certo o, in buona fede, incerto dell'innocenza dell'incolpato, per cui il dubbio viene ad essere del giudice e non di chi formulò l'infondata incolpazione, in tal caso la formula di assoluzione non può essere che quella di insufficienza di prove. (Conf mass n 160096; (Conf mass n 158547; (Conf mass n 148492).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)