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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 4225 del 16/03/2012 (Rv. 622050 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Contribuzione aggiuntiva sul trattamento di fine rapporto ex art. 3 della legge n. 297 del 1982 - Ambito di applicazione - Dipendenti INPS soggetti alla disciplina dell'indennità di fine servizio - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622050-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di contribuzione aggiuntiva sulle quote di trattamento di fine rapporto, prevista dall'art. 3 della legge n. 297 del 1982, è legittima la trattenuta operata dall'INPS a carico dei propri dipendenti, sebbene costoro siano soggetti alla disciplina dell'indennità di fine servizio, e non a quella del trattamento di fine rapporto, atteso che la contribuzione aggiuntiva è destinata a finanziare l'aumento delle pensioni di assicurazione generale obbligatoria a perequazione automatica, con la conseguenza che tutti gli iscritti all'AGO vanno a tal fine equiparati in quanto se uguale è il trattamento pensionistico, uguale deve essere l'onere contributivo.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)