Sez. L, Sentenza n. 15998 del 14/07/2006 (Rv. 591711 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Dipendenti dell'INPS in servizio alla data del 31 dicembre 1995 - Disciplina ex art. 2120 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Regole specifiche del trattamento di fine servizio vigenti al momento della cessazione del rapporto - Applicabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
Nei confronti dei dipendenti dell'INPS in servizio alla data del 31 dicembre 1995 non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 2120 cod. civ., subordinata all'opzione di cui all'art. 59 comma 56 della legge n.449 del 1997, richiamata nel D.P.C.M. 20 dicembre 1999 e nell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999 che ne ha ulteriormente differito la scadenza. Per i suddetti dipendenti dell'INPS trovano invece applicazione le regole specifiche del trattamento di fine servizio vigenti al momento della cessazione del rapporto
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 56 CORTE COST., DPCM 20/12/1999
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)