Sez. 3, Sentenza n. 35159 del 01/03/2017 Ud. (dep. 18/07/2017) Rv. 270684 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO | Azienda di grandi dimensioni - Responsabilità dell'amministratore - Esistenza di delega di funzioni al preposto - Rilevanza - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
Nelle aziende di notevoli dimensioni, i titolari (amministratori o legali rappresentanti), in mancanza di effettiva delega di funzioni a determinati soggetti, rispondono del reato di frode in commercio, essendo tenuti ad osservare e far osservare tutte le disposizioni imperative concernenti gli aspetti della attività aziendale. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato senza rinvio la condanna nei confronti dell'amministratore della società, rilevando come la sentenza impugnata avesse omesso il necessario accertamento sulle dimensioni dell'azienda e sull'esistenza di una delega effettiva di funzioni nei confronti del preposto, già condannato in concorso con l'imputato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)