Sez. 6, Sentenza n. 1833 del 22/02/1983 Ud. (dep. 01/03/1983) Rv. 157704 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - TITOLARI DI AZIENDE DI GRANDI DIMENSIONI - RESPONSABILITÀ - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - TITOLARI DI AZIENDE DI GRANDI DIMENSIONI - RESPONSABILITÀ - CONDIZIONI.*
Nelle aziende di notevoli dimensioni i titolari (amministratori o legali rappresentanti), in Mancanza della assegnazione di specifici compiti a determinati soggetti, sono responsabili del reato di frode in commercio, essendo tenuti ad osservare e far osservare tutte le Disposizioni imperative concernenti gli aspetti della attività aziendale. (V mass n 151027; (V mass n 155220; (V mass n 151614 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)