Sez. L, Sentenza n. 12492 del 10/11/1999 (Rv. 531013 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE | Collegamento societario - Esistenza di un unico soggetto titolare di rapporti di lavoro (ai fini della determinazione del requisito numerico richiesto per la tutela reale) - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE
La disciplina legislativa inerente all'attività di società fra loro collegate, desumibile dal codice civile e dalla legislazione speciale, non consente di attribuire all'attività di gruppo un valore giuridicamente unificante, sicché dall'unitarietà economica del gruppo imprenditoriale non può trarsi alcuna conseguenza per quanto attiene ai diritti ed agli obblighi relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche al fine di stabilire il requisito numerico per l'individuazione della natura della tutela - reale od obbligatoria - da riconoscersi ai dipendenti (salva la possibilità di ravvisare un'unica titolarità del rapporto lavorativo in presenza di una prova specifica di una simulazione o di una preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi delle società mediante interposizioni fittizie o fiduciarie ovvero di una illecita interposizione di manodopera con conseguente separazione fra datore di lavoro nominale ed effettivo destinatario della prestazione lavorativa).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)