Sez. L, Sentenza n. 2831 del 05/04/1990 (Rv. 466442 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA DEL DATORE DI LAVORO - LEGITTIMITÀ - LIMITI - COMPARTECIPAZIONE AZIONARIA DEL MEDESIMO DATORE DI LAVORO IN ALTRE SOCIETÀ - ESCLUSIONE - ABUSO DEL DIRITTO DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA DEL DATORE DI LAVORO - LEGITTIMITÀ - LIMITI - COMPARTECIPAZIONE AZIONARIA DEL MEDESIMO DATORE DI LAVORO IN ALTRE SOCIETÀ - ESCLUSIONE - ABUSO DEL DIRITTO DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel caso di cessazione dell'attività produttiva il potere del datore di lavoro con riguardo al conseguente licenziamento dei dipendenti non trova limite in considerazione dell'espletamento da parte dello stesso datore di lavoro di un'attività imprenditoriale di gruppo mediante compartecipazione azionaria in altre società, atteso che tale attività, non assurgendo a valore giuridicamente unificante, non comporta che le relative imprese, ancorché facenti parte del gruppo, possano essere considerate come un'entità unica alla quale sia consentito collegare diritti ed obblighi in ordine alla Costituzione ed al mantenimento dei rapporti di lavoro, stante il rilievo prettamente economicistico sia della disciplina del codice civile (novellato dall'art. 6 del d.l. 1974 n. 95) in tema di società controllate e collegate sia della legislazione speciale (art. 18 d.P.R. 1976/n. 902, art. 3 legge 1977/n. 675, art. 3 d.l. 1979/n. 26), la quale, allorché ha voluto garantire il posto di lavoro di dipendenti di imprese di gruppo, vi ha provveduto con specifiche Disposizioni (art. 1 d.l. 1976/n. 9, art. 5 d.l. 1978/n. 676). Nè la legittimità dell'anzidetto licenziamento - la quale è coerente con il principio costituzionale (art. 41) della libertà dell'iniziativa economica privata - è contestabile sotto il profilo dell'abuso del diritto, atteso che il relativo divieto, già contenuto nell'art. 7 delle preleggi del progetto del codice civile, non è stato poi mantenuto nel testo definitivo. (V 2819/89, mass n 463066; (V 3450/88, mass n 458803; (V 6848/87, mass n 455046; (V 3945/86, mass n 446774; (V 2756/86, mass n 445802; (V 7005/82, mass n 424669; (V 6560/82, mass n 424181; (V 650/81, mass n 411138).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Costituzione art. 42, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2359, Cod. Civ. art. 2359 bis, Cod. Civ. art. 2424, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 08/04/1974 num. 95 art. 6, Decreto Legge 30/01/1976 num. 9 art. 1, DPR 09/11/1976 num. 902 art. 18, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 3, Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)