Sez. 2, Sentenza n. 131 del 07/01/1966 (Rv. 320257 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - TRASFERIMENTO DEL GIUDICE - NON COSTITUISCE IMPEDIMENTO - NULLITA ED INESISTENZA DELLA SENTENZA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - TRASFERIMENTO DEL GIUDICE - NON COSTITUISCE IMPEDIMENTO - NULLITA ED INESISTENZA DELLA SENTENZA.*
La sottoscrizione da parte del giudice o dei giudici, che hanno deliberato la sentenza, costituisce requisito essenziale e inderogabile ai fini della giuridica esistenza della pronunzia stessa, perche attiene alla sua effettivita come espressione dell'Esercizio del potere demandato ai giudici dell'ordinamento dello stato; la sua Mancanza determina, pertanto, una nullita assoluta e insanabile, rilevabile anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. Il trasferimento del giudice, dopo la deliberazione della sentenza, non e impedimento a sottoscriverla, dovendosi l'impedimento interpretare in senso restrittivo, data la natura eccezionale della norma di previsione, e, cioe, come naturale impossibilita, anche se temporanea, che al momento della sottoscrizione pone un ostacolo insuperabile; in definitiva deve trattarsi di un impedimento di carattere assoluto, che toglie al giudice la possibilita di adempiere al suo diritto-dovere, quale e quello determinato da uno stato fisico o psichico o da una situazione irreparabile, ovvero da prolungata assenza dal territorio dello stato, mentre rimangono giuridicamente irrilevanti gli impedimenti determinati da momentanea assenza o da occasionali o transeunti difficolta (come il caso del trasferimento). (Conf 336/63; 3029/57; 1973/56; 2368/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)