Sez. 4, Sentenza n. 8052 del 06/04/1990 Ud. (dep. 01/06/1990) Rv. 184544 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - MOTIVAZIONE - REQUISITI - RIFERIMENTO AI PRECEDENTI PENALI DELL'IMPUTATO - SUFFICIENZA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - MOTIVAZIONE - REQUISITI - RIFERIMENTO AI PRECEDENTI PENALI DELL'IMPUTATO - SUFFICIENZA.*
In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva, dovendosi, invece, ritenere sufficiente che questi indichi, nell'ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante Rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Ne consegue che le attenuanti generiche possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità. (V mass n 172530, ed ivi citate; (V mass n 172060, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)