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Sez. 1, Sentenza n. 426 del 13/02/1985 Cc. (dep. 05/04/1985) Rv. 168610 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - CAUSE SOPRAVVENUTE - QUESTIONI RILEVABILI DI UFFICIO - FATTISPECIE: NULLITÀ IN INCIDENTE DI ESECUZIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168610-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - CAUSE SOPRAVVENUTE - QUESTIONI RILEVABILI DI UFFICIO - FATTISPECIE: NULLITÀ IN INCIDENTE DI ESECUZIONE.*

Le cause sopravvenute di inammissibilità dell'impugnazione non impediscono l'effetto devolutivo di essa riguardo alle questioni rilevabili d'ufficio, capaci di per sè di definire la fase del giudizio, in senso sostanziale o in senso formale (artt. 152 e 185 cod. proc. pen.), indipendentemente dal contenuto dell'impugnazione. (fattispecie relativa a nullità assolute: mancato rispetto del termine di comparizione stabilito dall'art. 630 cod. proc. pen. ed omessa notificazione dell'avviso del giorno della deliberazione al difensore ex art. 630 cod. proc. pen. in relazione alla sentenza n. 69 del 18 maggio 1970 della Corte costituzionale).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209, Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)