diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 629 del 25/09/1987 Cc. (dep. 19/01/1988) Rv. 177424 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - IMPUGNAZIONE INAMMISSIBILE PER CAUSA SOPRAVVENUTA - APPLICABILITÀ - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1987-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177424-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - IMPUGNAZIONE INAMMISSIBILE PER CAUSA SOPRAVVENUTA - APPLICABILITÀ - RAGIONE.*

L'art. 152, primo comma cod. proc. pen. (sull'Obbligo della immediata declaratoria di Estinzione del reato in ogni stato e grado del procedimento) trova applicazione fino a quando la sentenza non sia diventata irrevocabile: pertanto, se l'impugnazione è inammissibile per una causa sopravvenuta alla sua proposizione - e come tale non determinante la irrevocabilità della decisione, - il giudice dell'impugnazione è tenuto ad applicare la intervenuta causa estintiva, emettendo la relativa declaratoria. (Conf mass n 168610; (Conf 170794, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)