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Sez. 2, Sentenza n. 2025 del 13/02/2001 (Rv. 543818 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Sentenza in lingua tedesca - Necessità della copia autentica in lingua italiana - Istanza di traduzione della parte all'ufficio del giudice della sentenza da impugnare - Onere, a pena di improcedibilità, di depositare anche una copia autentica della sentenza.
Stato
decisa il 2001-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543818-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO

La parte che intende proporre impugnazione ad una autorità giudiziaria con sede fuori della regione Trentino Alto Adige deve chiedere all'ufficio al quale appartiene il giudice che ha emanato la sentenza in lingua tedesca, una copia autentica in lingua italiana. Tale onere aggiuntivo consistente nell'istanza di traduzione a carico della parte - non essendo all'uopo sufficiente una traduzione informale dichiarata conforme dal difensore della parte stessa - non essendo quest'ultimo abilitato a certificare l'esattezza delle traduzioni di qualsivoglia atto processuale - non la esonera dal rispetto delle disposizione del codice di procedura civile sul deposito degli atti del giudizio di impugnazione e quindi, per quanto riguarda in particolare il procedimento per cassazione, dall'onere del deposito ex art. 369 cod. proc. civ. il quale richiede a pena di improcedibilità che insieme con il ricorso deve essere depositata una copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., DPR 15/07/1988 num. 574 art. 20 CORTE COST., DPR 15/07/1988 num. 574 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)