Sez. L, Sentenza n. 26958 del 19/12/2014 (Rv. 634023 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE | Direttore generale di ASL - Esclusività del rapporto - Necessità - Derogabilità in caso di altro rapporto intrattenuto con la medesima ASL - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE
L'art. 3, commi 8 e 10, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel prevedere che il rapporto di lavoro del direttore generale di un'azienda sanitaria ha carattere esclusivo ed è incompatibile con l'instaurazione di altri rapporti di carattere dipendente o autonomo, ha carattere imperativo e inderogabile, sicché non é consentita l'instaurazione di un ulteriore rapporto neppure con l'azienda sanitaria nel cui interesse la regola dell'esclusività è posta.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 bis com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 bis com. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)