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Sez. 3, Sentenza n. 913 del 20/01/2010 (Rv. 611116 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Esercizio della prelazione agraria da parte del coltivatore diretto proprietario di terreno confinante - Assenza di indicazione di un'estensione minima del fondo - Questione di legittimità costituzionale - Artt. 3, 41 e 42 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2010-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611116-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

In tema di esercizio del diritto di prelazione agraria, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nella parte in cui tali disposizioni - consentendo l'esercizio della prelazione anche al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti senza alcuna indicazione dell'estensione minima del fondo agricolo - preferiscono la posizione del coltivatore diretto confinante rispetto a quella del terzo non coltivatore diretto e non confinante; tale regolamentazione, infatti, in armonia con gli obiettivi perseguiti dal legislatore di promuovere ed agevolare la proprietà contadina, allo scopo di far coincidere la proprietà del fondo con la titolarità dell'azienda in capo al coltivatore diretto, si inserisce pienamente nel sistema ed è coerente con i principi costituzionali sulla libertà economica e la proprietà privata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41, Costituzione art. 42, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)