Sez. 3, Sentenza n. 25130 del 27/11/2006 (Rv. 595476 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Condizioni - Estensione dei fondi (riscattando e confinante) - Irrilevanza - Limiti - Impossibilità di concreto sfruttamento o non coltivabilità del terreno - Rilevanza - Configurabilità.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
Non operando la legge 14 agosto 1971 n. 817 distinzioni, ai fini del diritto di prelazione (e di riscatto del confinante), in relazione all'estensione dei fondi (sia di quello da riscattare sia di quello confinante), tutti i fondi che abbiano carattere agricolo sono possibili oggetto di prelazione (e di riscatto), con l'unico limite costituito dall'impossibilità di concreto sfruttamento o addirittura dalla non coltivabilità del terreno, in relazione ad entrambi i fondi, accorpati e non.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)