Sez. L, Sentenza n. 2904 del 16/06/1989 (Rv. 463116 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - AGGRAVAMENTI INTERVENUTI IN CORSO DI CAUSA - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - AGGRAVAMENTI INTERVENUTI IN CORSO DI CAUSA - RILEVANZA.*
L'art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ., secondo cui in materia di Invalidità pensionabile devono essere valutati anche lo aggravamento della malattia nonché tutte le infermità incidenti sul complesso invalidante, verificatesi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, è applicabile analogicamente, per un principio generale di economia processuale, inteso ad evitare la ripetizione continua e costante di successivi procedimenti, anche in materia di controversie relative ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, che rientrano nell'ampio concetto di controversie previdenziali. (Conf 2851/86, mass n 445890, prima parte).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)