Sez. L, Sentenza n. 2851 del 22/04/1986 (Rv. 445890 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLA RENDITA - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - REVISIONE DI RENDITA DA MALATTIA PROFESSIONALE - AGGRAVAMENTO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - RILEVANZA - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLA RENDITA - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - REVISIONE DI RENDITA DA MALATTIA PROFESSIONALE - AGGRAVAMENTO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - RILEVANZA - LIMITI.*
L'art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ., secondo cui in materia di Invalidità pensionabile devono essere valutati anche lo aggravamento della malattia nonché tutte le infermità incidenti sul complesso invalidante, verificatesi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, è applicabile analogicamente, per un principio generale di economia processuale, inteso ad evitare la ripetizione continua e costante di successivi procedimenti, anche in materia di controversie relative ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, che rientrano nell'ampio concetto di controversie previdenziali. Pertanto, in tema di revisione di rendita da malattia professionale, l'aggravamento può essere legittimamente valutato dal giudice del merito in tutta la sua estensione, anche se solo nel corso del procedimento amministrativo si siano consolidate le condizioni per dar luogo alla maggiore aliquota di inabilità, fermi però, per la decorrenza del diritto, i periodi fissati dalla legge per la richiesta di revisione. (V 5142/84, mass n 491926; (V 4853/83, mass n 429746).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)