Sez. 1, Ordinanza n. 4210 del 21/03/2003 (Rv. 561315 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Controversie giudiziarie relative a rapporti preesistenti al fallimento - "Vis actractiva" della procedura fallimentare - Limiti - Fattispecie in tema di riscatto anticipato di una polizza assicurativa sulla vita stipulata dall'imprenditore ancora "in bonis".
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE
La "vis actractiva" prevista dall'art. 24 della legge fall. quale causa efficiente della devoluzione alla competenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento di tutte le azioni che conseguenzialmente ne derivino incontra un limite insuperabile in relazione a quelle, già presenti, "in nuce", nel patrimonio del fallito anteriormente all'apertura della procedura concorsuale, quali (come nella specie) l'azione rivolta a conseguire il riscatto anticipato (ai sensi dell'art. 1925 cod. civ.) di una polizza assicurativa alla stregua dei criteri fissati nella medesima, stipulata, prima del fallimento, dall'imprenditore individuale, con una società di assicurazione, potendo le controversie relative a preesistenti rapporti ritenersi rientrare nella competenza funzionale del tribunale fallimentare solo nel caso in cui esse vengano a subire una deviazione dal proprio schema legale tipico, per effetto della disciplina del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1925
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)