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Sez. 1, Sentenza n. 9156 del 15/09/1997 (Rv. 508006 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Controversie giudiziarie relative a rapporti preesistenti al fallimento - "Vis actractiva" della procedura fallimentare - Limiti - Fattispecie in tema di azioni di nullità di contratti stipulati dall'imprenditore ancora "in bonis".
Stato
decisa il 1997-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508006-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE

La "vis actractiva" prevista dall'art. 24 della legge fallimentare quale causa efficiente della devoluzione alla competenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento di tutte le azioni che conseguenzialmente ne derivino incontra un limite insuperabile in relazione a quelle, già presenti, "in nuce", nel patrimonio del fallito anteriormente all'apertura della procedura concorsuale, quali (come nella specie) l'azione di nullità dei contratti stipulati dall'imprenditore ancora "in bonis", senza che, in contrario, possa rilevare né il potenziale risultato della relativa controversia giudiziaria (consistente nel virtuale recupero di mezzi destinabili al soddisfacimento delle pretese dei concorrenti creditori), né la contestuale o successiva proposizione di azioni revocatorie aventi ad oggetto i medesimi contratti (non potendo la competenza in ordine a dette azioni attrarre, "ipso facto", quella relativa all'azione di nullità, la cui affermazione è, per altro verso, affatto incompatibile con il presupposto stesso dell'azione ex art. 67 l. fall., e cioè la validità ed efficacia dell'atto), potendo le controversie relative a preesistenti rapporti ritenersi rientrare nella competenza funzionale del tribunale fallimentare solo nel caso in cui esse vengano a subire una deviazione dal proprio schema legale tipico, per effetto della disciplina del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)