Sez. 1, Ordinanza n. 397 del 12/04/1966 Cc. (dep. 16/06/1966) Rv. 101703 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - EFFETTI SULLA COMPETENZA PER MATERIA - TRIBUNALE PER MINORENNI - IMPUTATI MAGGIORENNI E MINORENNI - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - IMMUTABILITA - ESTREMI.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - EFFETTI SULLA COMPETENZA PER MATERIA - TRIBUNALE PER MINORENNI - IMPUTATI MAGGIORENNI E MINORENNI - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - IMMUTABILITA - ESTREMI.*
Nel caso di procedimento con imputati maggiorenni e minorenni la Competenza si radica definitivamente nel giudice ordinario e vi permane in ogni caso in quanto la Competenza si determina nel momento in cui ha inizio il procedimento. Egualmente, la Competenza del giudice ordinario permane anche se, in istruttoria, sia intervenuta sentenza di non doversi procedere a carico del maggiorenne, nonche nella ipotesi in cui sia caducato il provvedimento di stralcio in seguito alla dichiarazione di illegittimita costituzionale della disposizione di cui all'art 9 della legge istitutiva del tribunale minorile ed il giudice ordinario abbia gia definito il processo contro il maggiorenne.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)