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Sez. 2, Sentenza n. 9642 del 27/04/2006 (Rv. 589432 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - IN GENERE | Rilevabilità di ufficio della nullità - Limiti - Preclusione derivante da giudicato interno - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589432-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - IN GENERE

Allorquando sia impugnata la sentenza del giudice di merito che abbia dichiarato risolto il contratto preliminare di vendita di un immobile per recesso della promittente venditrice giustificato dall'inadempimento, nel pagamento delle dovute rate di prezzo, da parte del promissario acquirente, e questi abbia per la prima volta dedotto, come motivo di ricorso, la nullità del contratto, in quanto sottoposto a condizione, per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'articolo 1354, secondo comma, cod. civ., sostenendo che, pur in mancanza della relativa eccezione, la nullità può essere rilevata di ufficio, deve affermarsi che, al di là della novità dell'eccezione di nullità del preliminare, mai avanzata nel corso del giudizio di merito, sul punto si è formato un giudicato implicito proprio perchè la decisione del primo giudice, che pure aveva dichiarato risolto il contratto, presuppone l'esistenza di un contratto geneticamente valido e divenuto non valido per fatti successivi funzionali. Di conseguenza, dovendosi coordinare il principio della rilevabilità di ufficio della nullità del contratto con le regole fondamentali del processo, tra cui quello della preclusione derivante dal giudicato interno, il predetto principio non può essere applicato quando vi sia stata pronuncia, non impugnata, sulla validità del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1354 com. 2, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)