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Sez. 1, Sentenza n. 21080 del 28/10/2005 (Rv. 584638 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Opposizione a decreto ingiuntivo - Nullità di clausole contrattuali poste a fondamento del ricorso - Rilevabilità di ufficio - Deduzione da parte dell'opponente - Natura - Mera difesa - Ammissibilità in appello - Sussistenza - Fattispecie in tema d'interessi usurari ed anatocistici.
Stato
decisa il 2005-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584638-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un correntista, la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario e la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, in quanto correlata alla violazione di norme imperative, può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche in appello, senza che ciò si traduca in una violazione dei principi della domanda e del contraddittorio, i quali escludono che, qualora la parte abbia chiesto l'accertamento dell'invalidità di un atto a sé pregiudizievole, la pronuncia del giudice possa fondarsi su ragioni d'invalidità diverse da quelle enunciate dall'interessato o tardivamente indicate, ed esigono che entrambe le parti abbiano avuto la possibilità di trattare la questione, secondo i principi del "giusto processo". In tale giudizio, infatti, assumendo l'opponente la posizione sostanziale di convenuto, la deduzione della predetta nullità, rilevabile anche d'ufficio, non integra gli estremi di un'eccezione in senso stretto, ma costituisce una mera difesa, inidonea a condizionare i poteri decisori del giudice, che può essere avanzata anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, qualora sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio, potendo essere contrastata dalla controparte con la memoria di replica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)