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Sez. 3, Sentenza n. 1999 del 01/12/1995 Ud. (dep. 23/02/1996) Rv. 204465 - 01

Ordinamento giudiziario - Corte di Cassazione | Interpretazione consolidata del giudice di legittimità - Possibilità del giudice, anche di legittimità, di discostarsi senza ragione giustificativa - Esclusione - Decisione coerente con l'orientamento consolidato della Corte regolatrice - Dovere di motivazione - Adempimento "per relationem" - Possibilità - Condizioni - Fattispecie: diffusione e riproduzione abusiva di opere musicali altrui.
Stato
decisa il 1995-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204465-01

Ordinamento giudiziario - Corte di Cassazione

Benché non esista nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello "stare decisis", essa tuttavia costituisce un valore o una direttiva di tendenza, immanente nel nostro ordinamento, in forza della quale non ci si deve discostare da un'interpretazione consolidata del giudice di legittimità, investito, istituzionalmente, della funzione di nomofilachia, senza una ragione giustificativa. Ne consegue che qualora il giudice anche di legittimità, decida in coerenza con l'orientamento consolidato della Corte regolatrice, egli adempie al dovere di motivazione con il semplice richiamo delle ragioni che sostengono il consolidato indirizzo interpretativo, in precedenza formatosi, sino alla possibilità di motivare "per relationem", a condizione che vengano proposte questioni di diritto già risolte; che non si debbano modificare "gli arresti" della cassazione in ragione di novità afferenti la disciplina della materia. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso sentenza di condanna per i reati di diffusione e riproduzione abusiva di composizioni musicali altrui, la S.C. ha osservato che nel caso in esame si verifica esattamente tale condizione, in quanto sono state riproposte tesi esaminate da una messe sovrabbondante di sentenze di questa Corte.... che hanno fissato la corretta interpretazione della normativa rassegnata, in materia di diffusione e riproduzione delle opere dell'ingegno a mezzo radio e televisione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 65 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 29/07/1981 num. 406 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)