Sez. 3, Sentenza n. 422 del 10/11/1982 Ud. (dep. 20/01/1983) Rv. 156965 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - SFRUTTAMENTO VIOLENTO - DIFFERENZA DALLA ESTORSIONE - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - SFRUTTAMENTO VIOLENTO - DIFFERENZA DALLA ESTORSIONE - FATTISPECIE.*
Lo sfruttamento violento della prostituzione presuppone la libera Determinazione della prostituta all'Esercizio del mestiere, perché la coartazione è subita successivamente mediante l'espropriazione coatta dei profitti. Quando, invece, la violenza o minaccia sono anteriori e dirette a condizionare l'attività di meretricio a fine di lucro, si rientra nella più lata accezione dell'estorsione, il cui fattore coercitivo non è delimitato temporaneamente, ma correlato soltanto al fine del profitto patrimoniale. (nella specie si è ritenuto sussistente il reato di estorsione e non quello di sfruttamento della prostituzione aggravato dalla minaccia, perché l'Azione non era consistita nel pretendere il ricavato dal meretricio, ma nell'imposizione di una tangente quale condizione per la prosecuzione dell'attività di prostituzione).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 8 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)