Sez. 2, Sentenza n. 6297 del 10/06/2016 Ud. (dep. 10/02/2017) Rv. 269432 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO | Condotta commessa con violenza o minaccia - Estorsione - Elementi distintivi - Fattispecie.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO
In tema di sfruttamento della prostituzione, l'ipotesi aggravata dall'uso della violenza o della minaccia differisce dalla fattispecie di estorsione in quanto, nel primo caso, il soggetto sfruttato, e sul quale vengono applicate la violenza o la minaccia, sceglie comunque volontariamente di esercitare il meretricio e la coartazione è subìta successivamente mediante l'espropriazione dei profitti, mentre nel secondo caso la violenza o la minaccia sono anteriori e dirette a costringere la persona che si prostituisce a soggiacere, contro la propria volontà, allo sfruttamento e lo sfruttatore consegue, con danno del soggetto sfruttato, un ingiusto profitto patrimoniale. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione quale estorsione della condotta degli imputati consistente nell'imporre alle prostitute, quale condizione per la prosecuzione dell'attività di meretricio, una tangente, pari ad un prelievo settimanale, per l'occupazione del sito ove detta attività veniva esercitata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)