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Sez. 3, Sentenza n. 14794 del 17/02/2004 Ud. (dep. 26/03/2004) Rv. 228530 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE | Incompatibilità a testimoniare in quanto ausiliario del giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228530-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE

L'ausiliario del giudice o del pubblico ministero si identifica con l'ausiliario in senso tecnico, ossia con l'appartenente al personale di cancelleria e segreteria e non già con un estraneo all'amministrazione della giustizia che si trovi a svolgere di fatto, ed occasionalmente determinate funzioni previste dalla legge. Pertanto non riveste la qualità di ausiliario il consulente tecnico del pubblico ministero, per il quale non può valere la condizione di incompatibilità a testimoniare prevista dall'art. 197, comma primo, lett. d).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 197 com. 1 lett. D CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 359

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)