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Sez. 3, Sentenza n. 5886 del 27/03/1998 Ud. (dep. 19/05/1998) Rv. 210945 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE | Condizioni di incompatibilità - Previsioni di cui all'art. 222 c.p.p. - Applicabilità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1998-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210945-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE

Nei confronti del consulente tecnico del P.M. nominato ex art. 233 c.p.p. fuori dei casi di perizia, non sussistono le cause di incompatibilità richiamate dal comma terzo dell'art 225 c.p.p., previste, per evidenti ragioni di imparzialità richieste a tale ausiliario del giudice, esclusivamente per il perito di ufficio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 233 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 233, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 225 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 225 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 222, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)