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Sez. 1, Sentenza n. 15349 del 01/12/2000 (Rv. 542324 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Principio di indisponibilità dei diritti di carattere economico riguardanti il futuro divorzio - Opponibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2000-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542324-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

Il principio della indisponibilità dei diritti di carattere economico riguardanti il futuro divorzio, in ordine ai quali il giudice non può essere condizionato da quanto stabilito dai coniugi in sede di separazione, non può che essere fatto valere - a tutela di chi richiede le prestazioni economiche a fronte delle obiezioni, basate su accordi che le escluderebbero, del coniuge onerato - in sede di dichiarazione di divorzio.

Riferimenti normativi: Legge 12/01/1970 num. 865 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)