Sez. 1, Sentenza n. 5866 del 09/05/2000 (Rv. 536293 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Accordi in sede di separazione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
L'assegno di divorzio presuppone lo scioglimento del matrimonio e prescinde dagli accordi economici intervenuti tra i coniugi al momento della separazione; infatti, da un lato detto assegno è determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, dall'altro, qualora tali accordi costituissero una liquidazione anticipata dell'assegno di divorzio, sarebbero nulli, per essere sottratta alla disponibilità delle parti la regolamentazione in via preventiva e autonoma degli effetti patrimoniali del divorzio e per illiceità della causa, in relazione all'effetto di condizionare il comportamento delle parti nel successivo giudizio di status.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 865 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)