Sez. 1, Sentenza n. 20106 del 07/10/2015 (Rv. 637314 - 01)
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Giudizio di opposizione ex art. 151 del d.lgs. n. 196 del 2003 - Posizione processuale dell'Autorità Garante e ripartizione dell'onere della prova.
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE
L'Autorità garante per la protezione dei dati personali, convenuta dal titolare del trattamento nel giudizio di opposizione proposto ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. n. 196 del 2003 a seguito dell'accoglimento del ricorso proposto ex art. 145, assume la medesima posizione processuale delle parti private e soggiace al regime dell'onere della prova desumibile dall'art. 15 del menzionato decreto, sicché, ove la titolarità del trattamento derivi da un rapporto contrattuale, è sufficiente che l'Autorità dimostri che l'accesso ai dati sia avvenuto in assenza di specifica autorizzazione preventiva, essendo onere del titolare del trattamento fornire la prova che l'accesso ed il trattamento contestati siano riconducibili alle finalità per le quali sia stato prestato il consenso dall'interessato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 15, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 145, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 151, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)