Sez. 3, Sentenza n. 2488 del 05/07/1969 (Rv. 342031 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE ED ESCLUSIVA DEL GIUDICE DELLA CAUSA CUI LA RESPONSABILITA SI RICOLLEGA SIA PER L'AN CHE PER IL QUANTUM DEBEATUR - POTERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DI RILEVARE D'UFFICIO L'IMPROPONIBILITA DI UNA DOMANDA SULL'AN DEBEATUR PROPOSTA DAVANTI AD UN GIUDICE INCOMPETENTE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE ED ESCLUSIVA DEL GIUDICE DELLA CAUSA CUI LA RESPONSABILITA SI RICOLLEGA SIA PER L'AN CHE PER IL QUANTUM DEBEATUR - POTERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DI RILEVARE D'UFFICIO L'IMPROPONIBILITA DI UNA DOMANDA SULL'AN DEBEATUR PROPOSTA DAVANTI AD UN GIUDICE INCOMPETENTE.*
In tema di responsabilita aggravata ex art.96 cod.proc.civ., e in via esclusiva competente, sia per l'an sia per il quantum debeatur, il giudice investito della causa dal cui esito si pretenda dedurre l'insorgenza della detta responsabilita. Si tratta di Competenza funzionale, onde anche la Corte di Cassazione puo rilevare di ufficio l'improponibilita di una domanda circoscritta soltanto all'an debeatur, con riserva ad un successivo giudizio della liquidazione del danno. (sulla prima parte, V.3405-68, massima n.336474 3378-68 massima n. 336422 2047-68, massima n.334145 ed altre ivi indicate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)