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Sez. L, Ordinanza n. 8334 del 27/03/2024 (Rv. 670584-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Procura speciale ex artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c. - Esclusione - Congiunzione materiale o telematica - Sufficienza - Richiamo all’attività propria dell’avvocato cassazionista - Necessità - Mancanza - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2024-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670584-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 365 c.p.c., è integrato, indipendentemente dal suo contenuto, dalla congiunzione (cd "collocazione topografica") realizzata dall'avvocato, ex art. 83, comma 3, c.p.c., tra la procura rilasciata su foglio separato con firma autenticata e l'atto cui si riferisce, e quindi anche se la procura non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in maniera evidente, la non riferibilità all'attività professionale tipica del giudizio di legittimità, ed il suo conferimento non sia antecedente alla pubblicazione di detto provvedimento o successivo alla notificazione del ricorso.

Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)