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Sez. 2, Sentenza n. 11402 del 27/04/2026 (Rv. 678598-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE | Procura - Art. 125, comma 2, c.p.c. - Possibilità di esercizio nelle forme previste dall’art. 83 c.p.c. - Apposizione della procura nei modi previsti dal comma 3 dell’art. 83 c.p.c. - Condizioni - Sussistenza. PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - In genere.
Stato
decisa il 2026-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678598-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE

In materia di procura alle liti, la facoltà, riconosciuta dall'art. 125, comma 2, c.p.c., di rilasciare la procura al difensore dopo la notifica dell'atto di citazione, purché prima della costituzione della parte rappresentata, può essere esercitata in una qualsiasi delle forme previste dall'art. 83 c.p.c., e, pertanto, anche ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, mediante apposizione della procura stessa in calce o a margine di uno degli atti ivi indicati o su un foglio separato, purché materialmente congiunto all'atto cui si riferisce, con l'autentica del difensore.

Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)