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Sez. 2, Sentenza n. 2002 del 21/06/1972 (Rv. 359137 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - INDEBITAMENTE VERSATI - ACCERTAMENTO POSTERIORE DI OLTRE CINQUE ANNI - ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI ALLE SINGOLE GESTIONI EX DECRETO N 818 DEL 1957 - PRESUPPOSTI - VALIDO RAPPORTO PREVIDENZIALE - RAPPORTO DI LAVORO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1972-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359137-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - INDEBITAMENTE VERSATI - ACCERTAMENTO POSTERIORE DI OLTRE CINQUE ANNI - ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI ALLE SINGOLE GESTIONI EX DECRETO N 818 DEL 1957 - PRESUPPOSTI - VALIDO RAPPORTO PREVIDENZIALE - RAPPORTO DI LAVORO - NECESSITA.*

La norma eccezionale dell'art 8 DPR 27 aprile 1957, n 818 - secondo cui debbono essere acquisiti alle singole gestioni, agli effetti delle prestazioni assicurative, i contributi indebitamente versati, allorche l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni dalla data di tale versamento - non e operante quando manchino i presupposti essenziali per la Costituzione di un valido rapporto assicurativo; cioe quando non sussista un rapporto di lavoro da assoggettare alla tutela previdenziale, ovvero il lavoratore sia tenuto per legge ad assicurarsi presso altri enti di previdenza. (V 2682'68 mass n 335230; 2435'68 mass n 334843).*

Riferimenti normativi: Legge 27/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)