diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 409 del 07/02/1974 Cc. (dep. 07/09/1974) Rv. 127955 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - AVVISO DI PROCEDIMENTO (COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA) - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE COMPIUTE DALLA PG DI SUA INIZIATIVA - NATURA DI ATTO DI PG - FUNZIONE DEL DECRETO AUTORIZZATIVO DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA - AVVISO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/127955-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - AVVISO DI PROCEDIMENTO (COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA) - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE COMPIUTE DALLA PG DI SUA INIZIATIVA - NATURA DI ATTO DI PG - FUNZIONE DEL DECRETO AUTORIZZATIVO DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA - AVVISO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Per espresso disposto normativo (art 226, ultimo comma, cod proc pen) le intercettazioni telefoniche che la polizia giudiziaria intenda effettuare di propria iniziativa debbono essere autorizzate con decreto motivato dell'autorita giudiziaria. Tale adempimento della garanzia costituzionale di cui all'art 15 cost non toglie pero all'atto autorizzato la natura sua propria di atto di polizia giudiziaria e non lo trasforma quindi in atto di istruzione. (nella fattispecie la suprema Corte ha ritenuto che le intercettazioni telefoniche effettuate su iniziativa della polizia giudiziaria, non devono essere precedute dall'avviso di procedimento, non previsto per le indagini di PG compiute motu proprio dagli organi di PG ai sensi degli artt 219 e segg cod proc pen).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)