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Sez. 1, Sentenza n. 8342 del 22/06/1982 Ud. (dep. 20/09/1982) Rv. 155249 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - AUTORIZZAZIONE - FINALITÀ - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1982-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155249-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - AUTORIZZAZIONE - FINALITÀ - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO - CONTENUTO.*

Nell'autorizzare la intercettazione telefonica l'intervento preventivo dell'autorità giudiziaria si pone a garanzia del rispetto da parte dell'esecutivo dei limiti entro i quali è ammessa l'eccezione al principio della libertà di comunicazione ed inviolabilità della spera del privato sancito, in via penale, dall'art. 15 cost. Ne consegue che nella motivazione del provvedimento autorizzativo il magistrato procedente deve indicare quali condizioni ricorrono di quelle previste dalla legge per l'accertamento, attraverso l'intercettazione, del fatto per cui la polizia giudiziaria stia indagando. (V mass n 144656; (V mass n 127955).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Cod. Proc. Pen. art. 226 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)