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Sez. 2, Sentenza n. 4055 del 08/09/1978 (Rv. 393660 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - LEGITTIMAZIONE - SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393660-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - LEGITTIMAZIONE - SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE - CONDIZIONI.*

Mentre il primo comma dell'art 1146 cod civ stabilisce la continuazione del possesso dal de cuius all'erede, senza alcuna interruzione per effetto del passaggio dal diritto dal primo al secondo, con la conseguenza che quest'ultimo, senza bisogno di materiale apprensione, puo esercitare le azioni possessorie; il secondo comma dello stesso articolo prevede per il successore a titolo particolare - sia mortis causa che per atto tra vivi - la possibilita di unire il proprio possesso a quello del suo autore, con la conseguenza che tale successore non subentra, per effetto dell'acquisto del diritto, anche nel possesso della cosa acquistata occorrendo a tal fine che si stabilisca un rapporto di fatto tra l'acquirente e la cosa diversa e autonomo rispetto a quello che esisteva fra il dante causa e la cosa. Pertanto, in tema di azioni possessorie, il successore a titolo particolare non puo limitarsi a dare la prova del suo diritto a possedere, ma occorre che dimostri il suo rapporto di fatto con il bene.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1146, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)