Sez. 4, Sentenza n. 18667 del 23/02/2004 Ud. (dep. 22/04/2004) Rv. 228359 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE | Sentenza del giudice di pace di condanna a pena pecuniaria - Individuazione del giudice di rinvio - Mancanza di norma specifica - Ricorso ai principi generali ex art. 623 cod. proc. pen. - Giudice di pace appartenente al medesimo ufficio.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE
In caso di annullamento con rinvio di sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria pronunciata dal giudice di pace, il giudice di rinvio va individuato, in mancanza di una norma specifica, in altro giudice di pace appartenente al medesimo ufficio, sulla base dei principi generali desumibili dall'art. 623 cod. proc. pen. (la Corte ha escluso, quale giudice del rinvio, il tribunale in composizione monocratica, competente sull'appello delle decisioni del giudice di pace, ritenendo inapplicabile l'art. 569 comma quarto cod. proc. pen., che regola il diverso caso di annullamento con rinvio a seguito di ricorso "per saltum", ipotesi che non ricorreva nel caso di specie in cui il ricorso per cassazione rappresentava l'unico mezzo di impugnazione contro sentenze inappellabili, ai sensi dell'art. 37 comma secondo D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 37 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 569 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)