Sez. 1, Ordinanza n. 23050 del 22/08/2024 (Rv. 672281-01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LIBERTA' (DIRITTI DI) - DOMICILIO - IN GENERE | Art. 3, paragrafi 1 e 2, del Reg. (UE) n. 604 del 2013 (cd. Dublino III) - Sent. CGUE del 30 novembre 2023 - Impugnazione del trasferimento verso uno Stato membro - Sindacato del giudice - Accertamento di carenze sistemiche nel Paese di trasferimento - Criteri - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LIBERTA' (DIRITTI DI) - DOMICILIO - IN GENERE
Nel giudizio di impugnazione del trasferimento disposto dall'Unità Dublino, il giudice dello Stato membro richiedente è tenuto, ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1 e 2, del Reg. UE n. 604 del 2013, così come interpretato dalla sentenza della CGUE del 30 novembre 2023, ad accertare l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di eventuali carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale, non limitandosi all'analisi del sistema normativo ed istituzionale, ma verificando le effettive modalità di svolgimento delle procedure e del trattamento materiale dei predetti nelle more della decisione,
sulla base di informazioni desunte da fonti internazionali autorevoli ed aggiornate o da ulteriori elementi di fatto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, nel rigettare l'impugnazione del trasferimento di un cittadino pakistano in Slovenia, si era limitata ad enumerare i dati normativi e statistici del sistema dello Stato richiesto, desunti dall'Aida Country Report, trascurando, invece, le altre informazioni riguardanti la situazione realmente esistente in quel Paese).
Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)