Sez. L, Sentenza n. 2993 del 29/04/1983 (Rv. 427909 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE - CREDITO DI DETTO PERSONALE ALL'INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO A CARICO DEL FONDO - RIVALUTAZIONE EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE - CREDITO DI DETTO PERSONALE ALL'INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO A CARICO DEL FONDO - RIVALUTAZIONE EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'art. 429 cod. proc. civ. che attribuisce al lavoratore il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito a causa della svalutazione monetaria di applica ai soli crediti di lavoro e non anche ai crediti per prestazioni previdenziali ed assistenziali e, quindi, neppure all'indennità di fine servizio a carico del fondo di previdenza in favore del personale delle dogane. (Conf 4140/82, mass n 422119; (Conf 1347/79, mass n 397622; (Conf 1345/79, mass n 397619).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 12/07/1912 num. 812, DPR 04/12/1956 num. 1572, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)