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Sez. L, Sentenza n. 4140 del 15/07/1982 (Rv. 422119 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - APPLICABILITÀ ALL'INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO A CARICO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422119-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - APPLICABILITÀ ALL'INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO A CARICO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE - ESCLUSIONE.*

L'art. 429 cod. proc. civ. che attribuisce al lavoratore il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito a causa della svalutazione monetaria si applica ai soli crediti di lavoro e non anche ai crediti per prestazioni previdenziali ed assistenziali e, quindi, neppure all'indennità di fine servizio a carico del fondo di previdenza in favore del personale delle dogane. (Conf 1347/79, mass n 397622; (Conf 1345/79, mass n 397619).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 12/07/1912 num. 812

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)