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Sez. 1, Sentenza n. 10277 del 07/09/1992 (Rv. 478662 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - In genere | Valore del bene all'epoca dell'emissione del decreto di esproprio - Rilevanza - Cave ancora in godimento dell'espropriato - Riferimento alla capacità estrattiva - Necessità - Vincoli derivanti da piani regolatori - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478662-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - In genere

Il valore del bene espropriato, ai fini della determinazione dell'indennità espropriativa, va riferito all'epoca della emissione del decreto di esproprio, tenendo conto, ove si tratti di cava della quale l'espropriato non abbia perduto il godimento di occupazione di urgenza, della sua capacità estrattiva, senza che ciò possa essere precluso da vincoli nascenti da eventuali piani regolatori applicabili alla zona interessata dal procedimento espropriativo, in quanto, indipendentemente dal generale principio dell'irrilevanza, ai fini suddetti, dei vincoli di piano a carattere espropriativo o di inedificabilità assoluta e perpetua, l'apertura e la coltivazione di una cava trova la sua regolamentazione - secondo l'assetto delle competenze delineate dall'art. 117 Cost. - nella legge regionale (nella specie, L. Reg. Emilia Romagna 26 gennaio 1976 n. 8, art. 9) e non nella pianificazione urbanistica dei singoli comuni.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge Reg. Emilia-Romagna 26/01/1976 num. 8 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)